Art. 31.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima applicazione, ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equipollente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.
      2. I Consigli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con i quali, ai sensi dell'articolo 32, il rispettivo ordinamento di categoria è adeguato alla presente legge.

 

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